Legge 15 marzo 1997, n. 59 
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa 
... 
art.21
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si 
inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione 
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle 
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica 
della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione 
fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo 
studio nonch gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in 
materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente 
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal anche l'estensione ai 
circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione 
secondaria, della personalit giuridica degli istituti tecnici e professionali e 
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli 
istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di 
contabilit dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificit 
ordinamentali. 
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o pi regolamenti 
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento  
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere 
delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla 
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque 
emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le 
norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalit 
giuridica e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, 
anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una pi agevole 
fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a 
particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto 
alle esigenze e alla variet delle situazioni locali e alla tipologia dei 
settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe 
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio  
per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilit statale e 
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di 
insediamenti abitativi. 
4. La personalit giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni 
scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti 
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento delle rete 
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, contestualmente alla 
gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere 
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime 
di autonomia sar accompagnato da apposite iniziative di formazione del 
personale, da una analisi delle realt territoriali, sociali ed economiche delle 
singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi 
perequativi e sar realizzato secondo criteri di gradualit che valorizzino le 
capacit di iniziativa delle istituzioni stesse. 
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gi in 
possesso di personalit giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del 
comma 4  costituita dello Stato per il funzionamento amministrativo e 
didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione 
perequativa. Tale dotazione finanziaria  attribuita senza altro vincolo di 
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle 
attivit di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna 
tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. 
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per 
l'accettazione di donazioni, eredit e legati da parte delle istituzioni 
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle 
fondazioni o altre istituzioni aventi finalit di educazione o di assistenza 
scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento 
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti 
per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le 
donazioni. 
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalit giuridica e 
autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gi dotate di 
personalit e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle 
operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e 
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e 
degli standard di livello nazionale. 
8. L'autonomia organizzativa  finalizzata alla realizzazione della 
flessibilit, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del 
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento 
con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante 
superamento dei vincoli in materia di unit oraria della lezione e 
dell'unitariet del gruppo classe e delle modalit di organizzazione e impiego 
dei docenti, secondo finalit di ottimizzazione delle risorse umane, 
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di 
attivit didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione 
dell'attivit didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto 
dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti 
collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali 
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 
9. L'autonomia didattica  finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali 
del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libert di insegnamento, 
della libert di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad 
apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, 
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto 
della possibile pluralit di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia 
espressione di libert progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti 
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative 
degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art.1, comma 71, 
della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono definiti criteri per la determinazione 
degli organici funzioni di istituto, fermi restando il monte annuale orario 
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle 
discipline ed attivit indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di 
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione 
della produttivit scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni 
scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti 
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, 
iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, 
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari 
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di 
partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di 
accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra 
diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche 
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo 
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di 
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo 
dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed 
istituti a carattere atipico di cui alla parte prima, titolo secondo, capo 
terzo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche autonome. 
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altres attribuite la 
personalit giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti 
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie 
nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 
8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificit proprie di tali 
istituzioni. 
12. Le Universit e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni 
allo scopo di favorire attivit di aggiornamento, di ricerca, e di orientamento 
scolastico e universitario. 
13. Con effetto dalla data in entrata in vigore delle norme regolamentari di cui 
ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la 
cui ricognizione  affidata ai regolamenti stessi. 
Il Governo  delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo 
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le 
conseguenti e necessarie modifiche. 
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma 
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle 
risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o 
di cassa, nonch per le modalit del riscontro delle gestioni delle istituzioni 
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui 
al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 
537. 
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Governo  delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi 
collegiali della Pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga 
conto della specificit del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto 
delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonch 
delle specifiche professionalit e competenze, nel rispetto dei seguenti 
criteri: 
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei 
nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come 
ridefinita a norma degli artt. 12 e 13 nonch con quelle delle istituzioni 
scolastiche autonome; 
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art.12, comma 1, lettera P; 
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto 
previsto dall'art.12, comma 1, lettera G; 
d) valorizzazione del collegamento con le comunit locali a norma dell'art.12, 
comma 1, lettera I; 
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art.59 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del 
principio della libert di insegnamento. 
16) Nel rispetto del principio della libert di insegnamento e in connessione 
con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma 
restando l'unicit della funzione, ai capi di istituto  conferita la qualifica 
dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalit giuridica e 
dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le 
specificit della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto 
legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: 
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione 
delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con 
connesse responsabilit in ordine ai risultati; 
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione le 
attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai 
sensi dell'art.13, comma 1; 
c) la revisione del sistema di reclutamento riservato al personale docente con 
adeguata anzianit di servizio, in armonia con le modalit previste dall'art.28 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, 
assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito 
corso di formazione. 
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sar disciplinato in sede di 
contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici 
periferici del ministero della Pubblica istruzione  realizzata armonizzando e 
coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuite alle Regioni e 
agli Enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della 
rete scolastica. 
19. Il Ministro della Pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al 
Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel 
presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti anche al fine di 
apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel 
rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 



